TECNICI ED ESPERTI DI OLI DI OLIVA
Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini
Riferimenti normativi: Legge 3 agosto 1998, n°313 – Circolare Ministero Politiche Agricole 5/1999
Con la Legge 3 agosto 1998 , n. 313 art. 3, l'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata è stato soppresso e sostituito da un elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini (articolato su base regionale e tenuto presso il Ministero per le Politiche Agricole), formati e selezionati secondo i criteri previsti dal Reg. CEE n. 2568/91.
Il Ministero per le Politiche Agricole, con la circolare n. 5 del 18 giugno 1999, ha precisato i requisiti e le procedure per l'iscrizione nell'elenco nonché i criteri generali per la realizzazione dei corsi per assaggiatori di olio di oliva che devono essere preventivamente autorizzati dalla regione territorialmente competente.
Gli interessati all'iscrizione nell'elenco devono presentare apposita domanda alla Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura del luogo di residenza.
La Camera di Commercio verifica la regolarità della domanda e la completezza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e conclude il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
Ove necessario richiede all'interessato eventuali chiarimenti sulla domanda; in tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e lo stesso riprende a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni richieste.
REQUISITI
Per l'iscrizione nell'elenco sono richiesti oltre all'idoneità morale di cui all'art,3 del D.M. 23 giugno 1992 i seguenti requisiti:
- essere in possesso di un attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per assaggiatori organizzato secondo i criteri stabiliti dal Ministero per le politiche agricole;
- essere in possesso di attestati rilasciati da Enti pubblici che comprovano la partecipazione secondo le metodologie previste dall'allegato 12 XII al Reg. (CEE) 2568/91,ad almeno 20 sedute di assaggio nel triennio precedente la data di presentazione della domanda.
La Camera al termine del procedimento propone i nominativi dei soggetti idonei alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio che provvede all'iscrizione nell'elenco e ne dà comunicazione al Ministero per le politiche agricole.
Qualsiasi variazione dei dati anagrafici dichiarati nella domanda ,nonché dei requisiti necessari per l'iscrizione deve essere comunicata dall'interessato alla Regione ai fini dell'aggiornamento dell'elenco.
COSA FARE
E' necessario presentare una domanda d'iscrizione in bollo, sull'apposito modello, allegando l'autocertificazione dei titoli di studio conseguiti o del corso frequentato, della sussistenza dei requisiti morali e dell'esercizio dell'attività di assaggiatore nel settore per almeno un biennio. Se la domanda ha esito positivo è necessario versare i diritti di segreteria allegando la ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa.
Testo della prima sezione
Testo della seconda sezione. Se serve copia ed incolla la sezione tra parentesi quadre.